Introduzione e riferimenti normativi
Art. 1 - VITA DELLA COMUNITA'
SCOLASTICA (principi e significato dello Statuto)
Art. 2 - DIRITTI ( i diritti
inviolabili degli studenti)
Art. 3 - DOVERI (i doveri
inderogabili degli studenti)
Art. 4 - DISCIPLINA (
sanzioni previste per le infrazioni disciplinari da parte degli studenti)
Art. 5 - IMPUGNAZIONI
(modalità per i ricorsi da parte degli studenti e dei genitori)
Art. 6 - DISPOSIZIONI
FINALI
Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Ernesto
Guala"
Sez. Ass. Tecnico Commerciale -P.zza Roma n. 7, Bra (CN)
- Tel. 0172/413760 - Fax. 0172/430380 E. Mail :
itc.guala@areacom.it
Sez. Ass. Tecnico Industriale - V. Mendicità Istruita n.
20, Bra (CN) - Tel/Fax 0172/425301 - E. Mail :
itis.bra@tin.it
Ufficio del Dirigente Scolastico - P.zza Roma n. 7, Bra
(CN) - Tel. 0172/412447 - E. Mail :
dirigenza@istitutoguala.it
Codice fiscale 82006180044
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 Giugno 1998, N. 249
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti
del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti o sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso
nell'adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29
maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
EMANA
il seguente regolamento
"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"
Art.1 - VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA
- La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata
ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire
la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in
armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale
sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi
generali dell'ordinamento italiano.
- La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di
cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle
relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei
giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione
dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia
individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali
adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
- La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero,
di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono,
quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica,
sociale e culturale.
INDIETRO
Art.2 - DIRITTI
- Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che
rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e
sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento
e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata
informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente
scelti e di realizzare iniziative autonome.
- La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il
diritto dello studente alla riservatezza.
- Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano
la vita della scuola.
- Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della
scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento
di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro
competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del
materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente
e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della
scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta,
possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati
gli studenti della scuola media o i loro genitori.
- Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente
il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive
facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività
aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto
dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa
della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative
volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione
di attività interculturali.
- La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico
di qualità;
- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative
liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché
per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti
gli studenti, anche con handicap;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto
di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio
del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto
degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola,
nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui
fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame
con gli ex studenti e con le loro associazioni.
INDIETRO
Art.3 - DOVERI
- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente
i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti,
del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale,
che chiedono per se stessi.
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti
sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui
all'art.1.
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza
dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e
i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare
danni al patrimonio della scuola.
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico
e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
INDIETRO
Art.4 - DISCIPLINA
- I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti
che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo
3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e
alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi
competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito
indicati.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento
del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della
comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione
del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono
conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta
la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica
sono sempre adottati da un organo collegiale.
- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi
non superiori ai quindici giorni.
- Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto
con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità
scolastica.
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche
quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero
al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto
del comma 8.
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva
rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella
comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche
in corso d'anno, ad altra scuola.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono
inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
INDIETRO
Art.5 - IMPUGNAZIONI
- Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi
ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
- Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso,
da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori
nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione,
ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato
dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno
un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori
nella scuola media.
- L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della
scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti
che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
- Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva
sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque
vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute
nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante
di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti
designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati
dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità
morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica.
Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
INDIETRO
Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI
- I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti
in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella
scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
- Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione
scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
- È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
INDIETRO